07/10/2019
Così, sul punto, ABF Bologna nr. 22481/19:
«reputa il collegio che, a prescindere dalla denominazione adottata, l’applicazione di un onere per scoperto/sconfinamento confligga con l’art. 2 bis del D.L. 185/2008, poi convertito con modificazioni dalla L. 2/2009. La norma, infatti, nel breve periodo della sua vigenza, ha previsto la nullità delle commissioni (che qualifica di massimo scoperto) anche laddove tali commissioni siano applicate “a fronte di utilizzi in assenza di fido”.
È dunque orientamento di questo Arbitro che vadano ritenute illegittime per contrasto con detta norma tutte le clausole volte a prevedere una remunerazione a fronte dello scoperto o dello sconfino del correntista.»