INDEBITO BANCARIO: TEMPO DI AGIRE.

14/05/2021

Lo scorso ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina applicabile al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte contro gli intermediari bancari e finanziari denominato “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”.

Benché il limite di competenza per valore sia stato incrementato, sin da subito, a 200mila euro, le suddette disposizioni prevedono che:

- a partire dal 1° OTTOBRE 2022, NON possano più essere sottoposte ad ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Dunque, SOLO fino al 1° OTTOBRE 2022 potranno essere sottoposte ad ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ATTUALE limite di competenza temporale).

Arbitro Bancario Finanziario, rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario (nessun rischio in caso di soccombenza; pronuncia in meno di un anno contro i 3/5 anni dei tribunali ordinari).
È un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni; l’adesione all’ABF costituisce una condizione obbligatoria per le banche e gli altri intermediari affinché possano svolgere l’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento.

Di contro, ABF, presenta alcuni limiti: non è ad esempio dotato di un vero e proprio ufficio tecnico, non decide su vizi genetici relativi ai contratti stipulati prima del 01/01/2009 ed è pertanto necessaria una certa attenzione e competenza nella predisposizione dei ricorsi.

Ecco elencate alcune delle violazioni commesse ai danni dei nostri clienti e sui quali si è favorevolmente pronunciato ABF, condannando la banca al rimborso dell’indebito:

•    Anatocismo trimestrale dal 01/01/2014 al 30/09/2016;
•    Illegittima applicazione di oneri di sconfino e di commissioni di istruttoria veloce (CIV);
•    Mancata approvazione specifica della clausola che consente l’esercizio dello ius variandi; mancata comunicazione preventiva, nel rispetto dei termini di preavviso, delle variazioni unilaterali peggiorative alle condizioni economiche (tassi di interesse a debito e a credito; commissioni su accordato; commissioni e spese varie); introduzione unilaterale di commissioni su accordato in sostituzione di CMS nulle;
•    Mancata indicazione dei tassi di interesse a credito e a debito, “entrofido” e/o “extrafido”; mancata pattuizione scritta commissioni e spese; accensione conti anticipi in assenza di preventivo accordo scritto circa le condizioni economiche da applicare;
•    Indeterminatezza del meccanismo di computo del tasso di interesse (mancata specificazione parametro Euribor; esposizione di metodologie tra loro contraddittorie all’interno del medesimo documento contrattuale);
•    Clausola TUOF (in caso di sconfinamento, applicazione tasso di interesse extrafido su INTERA esposizione, anziché sulla sola parte che deborda il fido);

Vi invitiamo dunque a focalizzare l’attenzione sulle anzidette questioni di modo da sfruttare questa opportunità PRIMA che la finestra temporale si chiuda o sia comunque impossibile, causa limiti organizzativi, offrirvi un affiancamento completo, anche -in ipotesi- in esclusiva condivisione sul risultato.

Forniremo, previo appuntamento, un parere qualificato gratuito di 20 minuti su piattaforma skype / whatsapp / meeting.

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