Cass. Civ. Sez. 1 nr. 5064/2024 rimarca la netta distinzione tra fase di individuazione della natura delle rimesse (sul saldo rettificato) e fase di imputazione e conseguente calcolo degli effetti della prescrizione.
Difatti, persino di fronte a un conto corrente non affidato, «la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere comunque preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca. Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria.
In altre parole, il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria - finanche dinanzi a un conto non affidato - sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo. (v. Cass. Sez. 1 n. 7721-23, Cass. Sez. 1 n. 9141-20)»
La Corte di Appello, invece, oltre a riformare totalmente la sentenza di primo grado rigettando tutte le domande attoree, aveva altresì (erroneamente) ricavato che, essendo il conto contraddistinto dalla mancanza di affidamenti, tutte le rimesse fossero da reputarsi solutorie.
Sempre sbagliato è, dunque, pretendere di applicare l'effetto "tagliola" per il periodo antecedente al decennio che precede il primo atto idoneo ai fini interruttivi della prescrizione; non corretta -ne deduco- la metodologia cd iterativa che prevede, in fase di ricalcolo del saldo, la riannotazione in conto, al momento della individuazione della rimessa solutoria prescritta, della competenza illegittima pagabile e pagata dalla stessa.
Maggiormente corretta, a mio avviso, resta la metodologia secondo la quale la frazione di competenza illegittima pagata da una rimessa solutoria prescritta viene ricondotta al termine del ricalcolo, in decurtazione del risultato complessivo del medesimo.
E questo perché: «Il fatto che una determinata rimessa solutoria non sia dovuta in restituzione poiché prescritta non significa che i suoi effetti non possano essere considerati per il periodo non coperto da prescrizione, ove si consideri che “l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020)» (così, sul punto, condivisibilmente, CdA di Firenze, nr. 2625/2022).