Usura bancaria: a volte ritornano? (S. King, 1978)

05/04/2024

Cass. Civ. Sez. I. nr. 8383/24 del 28/03/24, oltre a richiamare Cass. 32964/22 e ribadire che, nelle aperture di credito in c/c, l'effetto economico discendente dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisce un costo del credito rilevante ai fini della verifica del superamento del TSU aggiunge:

«a maggior ragione allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente»

il che è interessante se non altro perché altra giurisprudenza (sebbene risalente e di merito, per quel che ricordi io) aveva ritenuto dovessero essere considerate nel calcolo SOLO le condizioni economiche applicate in virtù di clausole idoneamente pattuite (e non anche quelle accertate come nulle).

Leggendo l'ordinanza, inoltre, si può desumere la metodologia impiegata dal CTU, il che è altrettanto degno di attenzione...

La Corte di Appello di Genova ha difatti statuito che: «il contratto di conto corrente non è mai stato adeguato alla delibera CICR del 9.2.2000 e, quindi, correttamente il Ctu ha escluso dal capitale i precedenti interessi capitalizzati per definire il corretto importo al quale debbono essere raffrontati gli interessi contabilizzati per verificarne la natura usuraria»

La metodologia impiegata (essendo stata accertata come illegittima la capitalizzazione trimestrale e relativo effetto anatocistico), non contrasta con quella recentemente censurata da Cass. 5282/24 la quale, come forse ricorderete, aveva enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra gli interessi maturati nel periodo e il capitale depurato degli interessi capitalizzati non è idoneo a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b. ― nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 ― e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.» aggiungendo «Con ciò non si intende escludere la possibilità di individuare ulteriori formule matematiche capaci di definire l’incidenza dell’anatocismo nel rapporto di apertura di credito in conto corrente che sia caratterizzato dalla convenuta capitalizzazione degli interessi passivi, né si vuole affermare che l’adozione del criterio di calcolo contenuto nelle richiamate istruzioni sia giuridicamente necessitato. E’ certamente da escludere che le istruzioni della Banca d’Italia possano vincolare il giudice (cfr., in tema, Cass. 28 settembre 2020, n. 20464, non massimata in CED). E del resto, anche con riguardo ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in linea teorica, essi ben possano essere disapplicati nel caso di mancata inclusione di taluna delle voci che la legge impone di considerare».

Che si riaprano interessanti scenari anche su questo argomento?



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